Abstract: | Secondo la norma del nuovo can. 1678, §2 CIC/MIDI nelle cause di nullità del matrimonio
«depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex
officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant». Cioè, nelle cause di nullità del matrimonio
la deposizione di un solo teste, naturalmente se le altre circostanze di cose e di persone lo suggeriscono
e non presentano niente contrario, può fare fede piena. È una novità della riforma del Papa Francesco.
Questo articolo esamina questa norma codiciale, paragonandola con la norma del Codice di 1917 e 1983,
come anche con l’antica norma romana testis unus, testis nullus. Alla fine del articolo si trovano
l’osservazioni pratiche. |